Consultazione pubblica online sulla proposta PD per estendere voto all’estero a studenti Erasmus e lavoratori

Consultazione pubblica online sulla proposta PD per estendere voto all’estero a studenti Erasmus e lavoratori

Mantenendo un impegno assunto in campagna elettorale, insieme a Maria Chiara Carrozza e a Laura Garavini abbiamo predisposto una proposta di intervento legislativo per l’estensione del voto all’estero secondo la legge vigente ad una serie di categorie di elettori, in primis gli studenti Erasmus, ma anche i lavoratori temporaneamente all’estero, gli stagisti, i volontari. In sostanza potranno votare per corrispondenza al consolato, così come avviene per i residenti all’estero, anche quelle categorie che al momento ne sono escluse.

È fondamentale uno sforzo collettivo del Partito Democratico e di tutte le forze in Parlamento per portare rapidamente ad approvazione questa proposta. Non possiamo permetterci di escludere ancora una volta una fetta importantissima del nostro Paese che sceglie di investire un periodo di studio o lavoro all’estero. La circolazione delle “mani” e dei “cervelli” è fondamentale per rendere il nostro Paese aperto e competitivo. Dobbiamo promuoverla e sostenerla, non frenarla anche solo con vincoli burocratici ai più elementari diritti di cittadinanza. Confido quindi di trovare un consenso ampio per garantire il voto a tutti i cittadini in mobilità.

La proposta che faccio con Maria Chiara Carrozza e Laura Garavini è ora aperta alla consultazione pubblica per diffonderla e migliorarla. Non esitate a inviare i vostri commenti, domande, dubbi. Integreremo le proposte e poi la presenteremo ufficialmente perché sia rapidamente approvata dal Parlamento.

Nei prossimi giorni aggiungeremo risposte alle domande che potrebbero emergere dalla consultazione

marco meloni

Marco Meloni

 

 

FAQ

 

1) Com’è nato l’interesse per il tema?
Il PD da anni segue il problema. Per esempio il Sen. Ceccanti se ne era occupato nel 2011 in occasione dei referendum e ancora appena prima la fine della legislatura con un Ordine del giorno al Senato. I nostri deputati eletti all’estero negli scorsi cinque anni hanno lavorato a una revisione della legge elettorale per l’estero che tenesse meglio in considerazione la nuova emigrazione, fatta di persone che circolano e che non per forza si stabiliscono a vita in un nuovo paese, com’era il caso di chi partiva con la “valigia di cartone” negli anni ’50, e che dunque includesse studenti Erasmus, overseas, ma anche stagisti e giovani lavoratori precari. A gennaio 2013, poi, in seguito alla protesta online abbiamo chiesto che il decreto coprisse anche le categorie escluse, ma senza successo. Ora chiediamo un consenso a tutte le forze politiche su questa proposta per farla approvare urgentemente prima delle prossime elezioni.

2) Qual è il problema?
Il primo problema viene dal sistema di voto estero: possono votare gli iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero). Tuttavia, agli studenti Erasmus non è consentita l’iscrizione all’AIRE, perché il periodo di soggiorno è troppo breve (sei mesi o un anno al massimo). Il secondo problema viene dal decreto 223/12, che non include gli studenti Erasmus e simili tra i cittadini “temporaneamente all’estero”. Tra questi, infatti, rientrano solo i militari in missione o i ricercatori. In realtà, il problema di fondo è una rete consolare in grande difficoltà dopo anni di tagli. Per questo motivo la nostra proposta è indipendente, ma certo non slegata da un ripensamento più generale dell’AIRE che il PD sta portando avanti dalla scorsa legislatura.

3) Qual è la vostra proposta?

La nostra proposta è di creare una lista elettorale per i cittadini all’estero per meno di 12 mesi complessivi che coprirebbe quindi studenti Erasmus o overseas, stagisti, lavoratori, volontari con un contratto di lavoro/stage o un certificato di iscrizione che provi il soggiorno all’estero. Questa nostra proposta coprirebbe anche le categorie “temporanee” già previste dal decreto come militari e diplomatici.

4) Quindi come si voterà se la vostra legge sarà approvata?

I cittadini registrati in questo albo temporaneo entro quaranta giorni dal voto riceveranno al proprio domicilio le schede elettorali e voteranno per corrispondenza inviandole al proprio consolato di riferimento. I voti saranno conteggiati nella circoscrizione estera. Esattamente come succede a chi si registra all’AIRE.

5) Perché non prevedere il voto per corrispondenza o online?

Il voto online risolverebbe molti problemi ma al momento non esiste ancora un consenso sui sistemi tecnici per evitare le frodi e garantire la sicurezza. Pragmaticamente ci atteniamo al sistema in uso. Invece, il voto per corrispondenza nella propria sezione elettorale comporta seri problemi di segretezza del voto perché le schede provenienti dall’estero nelle piccole sezioni rischiano di essere poche. Anche un’eventuale centralizzazione a livello regionale o provinciale si scontrerebbe con problemi pratici di sicurezza nel processo di spedizione e ricezione. Infine, una legge di questo tipo potrebbe aver senso stante l’attuale legge elettorale che presenta circoscrizioni grandi. Se si tornasse a circoscrizioni più piccole con il Mattarelum o altri sistemi elettorali, inoltre, bisognerebbe nuovamente ripensare la legge. Con la nostra proposta vincoliamo il voto dei “temporaneamente all’estero” a quello dell’AIRE, qualunque sia il sistema e la legge elettorale.

 

PROPOSTA DI LEGGE
Disposizioni per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di studio e di ricerca alle elezioni politiche e per il Parlamento europeo. 
 
Art. 1 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei referendum previsti dagli articolo 75 e 138 della Costituzione, e delle elezioni per il Parlamento europeo, possono chiedere di esercitare il loro diritto di voto nella circoscrizione estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori non rientranti nelle categorie di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459:
a) studenti che risultano iscritti ovvero assegnatari del contributo di mobilità presso un istituto universitario la cui sede è ubicata all’estero per un periodo complessivo di almeno un mese e non più di dodici mesi, e che sono ivi temporaneamente domiciliati;
b) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che svolgono, per un periodo complessivo di almeno un mese e non più di dodici mesi attività di ricerca e/o didattica presso un istituto universitario e di ricerca la cui sede è ubicata all’estero, e che sono ivi temporaneamente domiciliati;
c) cittadini che svolgono tirocini di formazione e di orientamento, presso enti o aziende la cui sede è all’estero per un periodo complessivo di almeno un mese e non più di dodici mesi, e sono ivi temporaneamente domiciliati;
d) cittadini volontari o cooperanti impiegati presso organizzazioni non governative, istituti religiosi o congregazioni missionarie ovvero in servizio civile o in servizio volontario europeo, che svolgono la loro attività all’estero, per un periodo complessivo di almeno un mese e non più di dodici mesi, e sono ivi temporaneamente domiciliati;
e) cittadini che risultano impiegati, con contratto di diritto privato, presso enti o aziende la cui sede è ubicata all’estero per un periodo complessivo di almeno un mese e non più di dodici mesi, e sono ivi temporaneamente domiciliati;
f) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all’estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
g) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all’estero, secondo quanto attestato dall’Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi e inferiore a dodici mesi, ovvero non siano comunque tenuti ad iscriversi all’AIRE ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
h) i familiari conviventi degli elettori di cui alle lettere a), b) c), d), e), f), g), qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all’estero;
2. Presso ciascun consolato è istituito un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell’elenco dei cittadini italiani temporaneamente all’estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali per le votazioni di cui al comma 1. In tale elenco sono iscritti esclusivamente i cittadini italiani che si trovano temporaneamente all’estero rientranti nelle categorie di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), che, entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni, comunicano all’ufficio elettorale, secondo modalità fissate da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro dell’interno, la propria volontà di partecipare alle votazioni allegando, ai fini del controllo:
a) il numero identificativo del proprio passaporto o della carta di identità o di un documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal Ministero dell’interno;
b) la documentazione e/o certificazione attestante la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), ovvero, per gli elettori di cui al comma 1, lettera h), la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente dell’elettore di cui al comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, ovvero tramite telefax, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire la richiesta e la documentazione di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, per via telematica o tramite telefax, apposita comunicazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L’ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto nell’elenco di cui al comma 2.
4. Gli elettori di cui al comma 1, che hanno fatto pervenire la richiesta di iscrizione nell’elenco previsto dal comma 2, primo periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, per via telematica o tramite telefax, al comune di residenza del dichiarante.
5. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 4 e gli elettori che, pur essendo in una delle condizioni previste al comma 1, non hanno fatto pervenire la richiesta nei termini e nelle modalità previsti dal comma 2, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, aventi diritto al voto nella circoscrizione estero, che non hanno revocato la relativa richiesta nei termini e con le modalità previsti al comma 4, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale.
6. Per la predisposizione delle schede elettorali, per l’esercizio del voto di cui al comma 1, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati si applicano, le disposizioni stabilite dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni e integrazioni, che reca norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, e i relativi regolamenti di attuazione, in quanto compatibili.
7. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge. Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.