Contro la giunta vergogna, 5 proposte di legge per la parità di genere in campo istituzionale ed elettorale

Si tratta di cinque proposte finalizzate a intervenire, con norme di principio, di sostegno e prescrittive, per l’attuazione del principio di parità di genere nelle istituzioni rappresentative e negli organi decisionali di livello regionale e locale. Oltre a costituire un limite della democrazia reale, la sottorappresentazione di un genere nella composizione di tali organi produce le sue conseguenze (negative) nella elaborazione e nell’attuazione delle politiche che incidono sulla vita delle persone e delle famiglie.

La situazione italiana presenta livelli tra i più bassi in Europa di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale. Nel Parlamento europeo, ove la media delle donne è al 35%, l’Italia esprime una rappresentanza femminile del 21,8% (quartultimo posto, dietro di noi solo la Polonia con 14,8%, Malta e Cipro non hanno parlamentari donne; altri esempi: Ungheria 41,7%, Olanda 48,1%. Francia 46,2%, Svezia 47,4%, Germania 32,3%, Belgio e Grecia 29,2%, Austria 27,8%, Spagna 25,9%). Nel Parlamento italiano le donne sono circa il 20% del totale (21,1 % alla Camera, 17,4% al Senato; PD circa il 30%, PDL circa il 15%). L’Italia, secondo l’Inter-Parliamentary Union, figura al 50° posto nella classifica mondiale per presenza di donne in parlamento, e al 22° posto in Europa.

Nel Consiglio regionale della Sardegna le donne sono 7 su 80 consiglieri (8,75%), di cui 4 (5% del totale) elette nelle liste provinciali, con il voto di preferenza. Dati che rendono necessaria l’attivazione di una gamma di interventi che, almeno per un periodo di tempo determinato, producano l’effetto di un sostanziale riequilibrio di genere.

Le vicende più recenti, che hanno visto la presentazione di una Giunta regionale nella quale, caso unico in Italia, è rappresentato il solo genere maschile, ci hanno condotto ad una accelerazione nella presentazione di una serie di proposte di legge che erano state già elaborate e diffuse già nello scorso mese di marzo. Successivamente, la Commissione regionale pari opportunità ha richiesto al Consiglio l’adozione di provvedimenti della medesima natura di quelli oggetto delle presenti proposte.

Per queste ragioni abbiamo presentato queste cinque proposte, sulle quali vorremmo promuovere un confronto aperto in seno al Consiglio regionale, alle forze politiche sarde, alla società. Riteniamo che, a maggior ragione in un momento nel quale si avanzano riflessioni e progetti di aggiornamento della Carta fondativa della nostra Autonomia regionale, sia necessario porre il tema del raggiungimento della parità di genere nelle istituzioni regionali anche attraverso azioni o interventi ad essa direttamente finalizzati. L’obiettivo è la realizzazione, anche col contributo di strumenti legislativi di competenza statale, condizioni per una effettiva parità nelle opportunità di genere in tutti i campi della nostra società, contribuendo in tal modo a renderla più giusta, moderna e competitiva.

 

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Contenuto delle proposte:

  1. Modifiche alla Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna)
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    Lo scopo della proposta è introdurre nella Carta fondamentale della nostra Regione il principio della parità di genere e l’obiettivo di conseguirla concretamente con interventi e norme specifiche; un’altra norma poi vincola il legislatore regionale, nella elaborazione della Legge di cui all’art. 15 dello Statuto (Legge statutaria), all’approvazione di norme finalizzate anch’esse al conseguimento degli stessi obiettivi.
     
  2. Promozione delle pari opportunità nell’accesso al Consiglio regionale della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nelle liste per l’elezione del Consiglio regionale. Introduzione della doppia preferenza di genere per l’elezione del Consiglio regionale.
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    Senza apportare modifiche sostanziali alla legge per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale, si introducono le seguenti norme:
    a) un limite alla presenza di un solo genere nella lista regionale aperta dal candidato/a Pre-sidente della Regione;
    b) la doppia preferenza di genere nelle liste presentate in ogni circoscrizione provinciale (si possono esprimere nessuna, una o due preferenze; la preferenza singola può esprimersi a favore di un candidato uomo o donna; la doppia preferenza deve essere espressa a favore di candidati dei due generi, uomo e donna, in caso di due preferenze per candidati dello stesso genere sono nulle le preferenze ma è valido il voto di lista);
    c) la previsione, per l’elezione a consigliere in caso di più candidati con il medesimo numero di voti, della preferenza per il candidato di genere meno rappresentato, ovvero, in subordine, per quello più giovane di età.
    Le norme sulla doppia preferenza di genere sono state recentemente adottate dalla Regione Campania, e giudicate legittime dalla Corte costituzionale.
  3. Promozione delle pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive dei comuni e delle province della Sardegna. Introduzione della quota massima di genere nel gruppo dei candidati per l’elezione dei consigli provinciali e nelle liste per l’elezione dei consigli comunali. Introduzione della doppia preferenza di genere per l’elezione dei consigli comunali.
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    Anche qui non si entra nel merito delle eventuali modifiche al sistema elettorale per le Province e i Comuni, ma si introducono – nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva della Regione nella materia relativa all’ordinamento degli enti locali – semplicemente delle modifiche finalizzate a incentivare l’equilibrio tra i generi, sia nella composizione delle liste per l’elezione delle assemblee, sia ampliando le possibilità di scelta dell’elettore in sede di espressione del voto di preferenza.
    Dunque, si limita la presenza di un solo genere nelle liste per l’elezione dei consigli comunali e nel gruppo di candidati per l’elezione dei consigli provinciali al 60 per cento del totale.
    Inoltre la previsione normativa che offre all’elettore la facoltà di esprimere, all’interno della lista prescelta per l’elezione del consiglio comunale, una sola preferenza a favore di un candidato, viene estesa ad una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto (le conseguenze della preferenza a due candidati dello stesso genere sono le medesime previste per il Consiglio regionale).
    Anche in questo caso una serie di norme, relative all’elezione o all’accesso al ballottaggio di candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti, prevedono una condizione di favore per il genere sottorappresentato e per i candidati più giovani di età (ove l’attuale normativa prevede un vantaggio per il meno giovane).
  4. Promozione delle pari opportunità. Introduzione della quota di genere nella composizione della Giunta regionale.
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    Dopo che, in seguito all’esito del referendum confermativo e alla sentenza della Corte costituzionale, si è stabilita la mancata vigenza della Legge statutaria, l’asimmetria di genere in ambito istituzionale si è rapidamente tradotta anche nella composizione della Giunta regionale: la presenza femminile è così calata, nei primi mesi della presente legislatura, da 5 a 3 componenti.
    Al fine di operare un riequilibrio in tal senso – oltre a prevedere un orientamento vincolante per il legislatore in sede di adozione della Legge statutaria, e dunque in attesa della sua adozione – si ritiene di operare attraverso una modifica della Legge regionale n. 1/1977, che disciplina l’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e le competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali, prevedendo che “la composizione della Giunta regionale deve assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi, ciascuno dei quali deve comunque essere rappresentato in misura non inferiore al 40 per cento dei componenti”.
  5. Promozione delle pari opportunità. Introduzione della quota di genere nell’ordinamento degli enti strumentali della regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale.
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    A tutt’oggi manca una legge che disciplini in modo organico la parità di genere nelle nomine, da parte di Giunta e Consiglio regionale, degli amministratori degli enti pubblici, pubblici economici e strumentali.
    In attesa, anche in questo caso, di una norma che dovrà essere contenuta nella Legge statutaria (sul modello di una disposizione di analogo tenore che venne bocciata a scrutinio segreto in sede di approvazione della Legge statutaria, nel 2007), si interviene sulla legge regionale che disciplina le nomine negli enti effettuate da Giunta e Consiglio, prevedendo che in tali nomine sia assicurata l’equilibrata rappresentanza (nella quota del 40/ o di 1/3, a seconda dei casi) di ciascun genere.

 

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