L’opposizione: la Giunta regionale è illegittima

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO che:
– è in vigore in Sardegna la legge regionale statutaria 10 luglio 2008, n. 1;
– l’articolo 19 della citata legge dispone che la Giunta regionale sia composta da “non meno di otto e non più di dieci Assessori”;
– il Presidente del Consiglio, in sede di adempimento dell’articolo 8 , comma 1, della stessa legge, ha dichiarato inammissibile il richiamo pregiudiziale avanzato sulla composizione della Giunta regionale affermando che il Presidente della Regione ha assicurato che, in ordine all’applicazione di detta norma, disporrebbe di un parere dell’Avvocatura dello Stato che supporta tale interpretazione;
– non appare conforme al dettato normativo l’applicazione parziale di norme in vigore senza che le stesse siano oggetto di specifiche clausole di rinvio, cosi come al contrario viene previsto dal titolo VI della richiamata legge regionale statutaria per altre materie;

CONSIDERATO, altresì, che appare del tutto evidente dal testo normativo che la legge a cui fa rinvio l’articolo 20, comma 1, dovrà provvedere alla determinazione, fra l’altro, del numero degli Assessorati intesi esclusivamente come strutture organizzative ed amministrative della Regione e dunque non rapportabili al numero degli Assessori previsti all’articolo 19. Resta infatti in pregiudicato, dal tenore della norma, disporre di una organizzazione delle strutture amministrative della Regione maggiori o coincidenti con il numero degli Assessori, senza che l’organizzazione burocratica possa svolgere una funzione vincolante che condizioni l’assetto dell’Esecutivo;

RILEVATO, peraltro che, benché il contenuto delle leggi statutarie regionali mantenga un sostanziale valore di rango costituzionale, la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha indirettamente classificato, nella più generale gerarchia delle fonti, le leggi statutarie appartenenti ad una categoria specifica ed intermedia fra leggi regionali ordinarie e leggi regionali costituzionali (Statuto), potendosi pertanto invocare in tal senso anche una posizione sovraordinata delle stesse norme statutarie rispetto a quelle contenute nella legge regionale n. 1 del 1977 a cui pare riferirsi la decisione del Presidente della Regione;

RITENUTO tale profilo di illegittimità, se verificato, fortemente lesivo delle prerogative del Consiglio regionale chiamato ad esaminare i documenti contabili relativi alla manovra di bilancio 2009, approvata da un Esecutivo difforme dalle previsioni legislative vigenti con chiare ed evidenti ripercussioni sulla stessa validità formale di tali atti,

impegna il Presidente della Regione

a voler mettere a disposizione dei Consiglieri regionali copia del parere dell’Avvocatura dello Stato richiamato a supporto dell’atto di nomina della Giunta regionale,

chiede

la convocazione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 54 del vigente Regolamento consiliare perchè il Presidente della Regione riferisca in Aula sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nella legge statutaria della Regione.

Cagliari, 3 aprile 2009

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