Quote e doppia preferenza di genere nei Consigli comunali

Sistema di elezione del sindaco nei comuni della Sardegna con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore ai 15.000 abitanti. Introduzione della quota massima di genere e della doppia preferenza di genere nell’elezione dei consigli comunali

La Regione Sardegna, che dal 1992 annovera nella sua potestà legislativa esclusiva la materia relativa all’ordinamento degli enti locali, non ha sino ad ora stabilito una propria legislazione elettorale concernente le autonomie locali distinta da quella stabilita dalle leggi dello Stato per le regioni a statuto ordinario. […]

Inserendosi in tale prospettiva, la presente proposta di legge intende introdurre:
a) il principio per cui, a pena di inammissibilità, nelle liste per la elezione dei consigli comunali nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento;
b) la possibilità, per i cittadini elettori, di esprimere nel voto alla lista dei candidati a consigliere comunale una eventuale doppia preferenza di genere e rideterminare le modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, ma inferiore ai 15.000 abitanti.

Le quote massime di genere nella lista per l’elezione del consiglio comunale

La finalità […] è evidentemente quella di “ampliare l’offerta” di candidature femminili mediante l’imposizione di quote massime di genere, determinate nella misura del 60 per cento, a pena di inammissibilità della lista in sede di presentazione. La quota massima di candidatura potrà introdurre dinamiche di riequilibrio specialmente se associata alla istituzione della “doppia preferenza di genere”.
La facoltà per il cittadino elettore di esprimere, all’interno della lista prescelta per l’elezione del consiglio comunale, una sola preferenza a favore di un candidato – attualmente prevista dal decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – viene, nella presente proposta, estesa ad una seconda preferenza, che può tuttavia utilizzarsi solo a condizione di essere indirizzata a favore di un candidato di genere diverso dal primo prescelto. Sarà perciò possibile votare:
a) solo la lista;
b) lista e preferenza ad un candidato (uomo o donna);
c) lista e preferenza a due candidati (donna/uomo; uomo/donna).

Il voto alla lista e la preferenza a due donne o a due uomini vede annullate le preferenze e mantenuta la validità al voto di lista.

La riforma del sistema di elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti ed inferiore ai 15.000 abitanti

Attualmente, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti si applica un sistema maggioritario a turno unico. In tale sistema, quando nelle elezioni si contrappongono più di due liste, il sindaco e la lista di maggioranza del consiglio comunale vengono individuati con la maggioranza relativa, inferiore dunque alla metà più uno dei voti validamente espressi. […]

La proposta di legge intende ridurre tale evidente deficit democratico introducendo il collegamento di più liste ad un candidato sindaco e l’eventuale secondo turno di ballottaggio tra due candidati più votati al primo turno se nessuno di essi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, ovvero il 40 per cento dei voti validi nel caso in cui tale risultato sia conseguito da uno solo di essi. Tale ultima fattispecie potrà ovviamente realizzarsi nelle competizioni che vedano presenti più di due candidati sindaco.

È altresì introdotta la possibilità di voto disgiunto tra sindaco e liste a lui collegate per l’elezione del consiglio. […]

Scarica il testo completo della Proposta di legge.