Norme in materia di attività e terapie assistite dagli animali (pet therapy)

La convinzione che gli animali da compagnia potessero costituire un valido supporto terapeutico risale a tempi molto lontani ed è probabilmente contemporanea del processo di domesticazione.

Tuttavia è solo in tempi più recenti, e precisamente nel 1961, che lo psichiatra Boris Levinson teorizza l’efficacia terapeutica degli animali d’affezione e conia il neologismo “pet therapy”. “Pet” in lingua inglese significa animale da affezione e dunque la locuzione pet therapy indica le terapie (TAA) e le attività (AAA) eseguite con l’ausilio di animali, le prime con obiettivi di carattere sanitario-terapeutico e le seconde con obiettivi di tipo educativo, ricreativo e ludico.

Dal 1961 a oggi si sono susseguiti innumerevoli studi sulla materia e le terapie e le attività effettuate con l’ausilio di animali hanno trovato un largo impiego in molti campi, dando risultati assolutamente positivi.

Nel 1987 la pet therapy ha fatto la sua comparsa anche nel nostro paese, ma il suo avvento e la sua diffusione sono avvenuti in assenza di un’apposita copertura normativa e a prescindere da qualsiasi riconoscimento istituzionale; l’attività, pertanto, è stata spesso delegata all’iniziativa di pochi volontari non sempre muniti della competenza professionale necessaria o, peggio, è stata oggetto d’improvvisazione con il rischio di gravi danni per gli animali e/o per gli utilizzatori. Di qui l’esigenza di regolamentare compiutamente la materia, con interventi normativi in grado di disciplinare la relazione uomo-animale, di salvaguardare il benessere degli animali co-terapeuti e di tutelare i pazienti.

Un primo riconoscimento legislativo della pet therapy è avvenuto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2003 che recepisce l’accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy. L’accordo fissa alcuni principi fondamentali per una maggiore e sempre più corretta interrelazione tra l’uomo e gli animali d’affezione e prevede che il Governo e le regioni valutino, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, l’adozione di iniziative finalizzate ad agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia, tanto di proprietà quanto utilizzabili per la pet therapy.

Sulla scia del predetto provvedimento e in sintonia con iniziative analoghe adottate da altre regioni, la presente proposta di legge intende promuovere, su tutto il territorio regionale, le attività di pet therapy e, al contempo, disciplinarne compiutamente gli ambiti operativi e le concrete modalità d’intervento. In definitiva l’intento dei proponenti è di superare l’assoluto spontaneismo oggi esistente, e passare a una fase più matura di ricerca e di applicazione che ponga al centro i parametri di qualità totale.

In questo senso si evidenziano:
a) l’istituzione di una commissione tecnica, costituita da esperti, incaricata di predisporre le linee guida concernenti l’organizzazione dell’attività di pet therapy in Sardegna;
b) l’erogazione di un contributo all’Università di Sassari per l’istituzione di un centro regionale, il cui compito fondamentale è la promozione, il coordinamento e lo svolgimento di programmi di ricerca sulla pet therapy.

Quanto all’articolato, la presente proposta si compone di 11 articoli.

L’articolo 1 riassume le finalità fondamentali della legge e, inoltre, suddivide e definisce le attività di pet therapy in attività svolte con l’ausilio di animali (AAA) e terapie effettuate con l’ausilio di animali (TAA).

L’articolo 2 prevede l’istituzione di una commissione tecnica nominata con delibera della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale e composta da esperti in materia di pet therapy.

L’articolo 3 traccia i compiti della commissione regionale, mentre l’articolo 4 indica quali animali possono essere ammessi ai programmi di AAA e TAA.

L’articolo 5 prevede che la Regione promuova dei percorsi di formazione e aggiornamento professionale per il conseguimento delle finalità previste dalla legge e dunque per la promozione dell’attività di pet therapy.

L’articolo 6 individua le strutture presso le quali può essere svolta l’attività di pet therapy e pone il principio della pianificazione individuale degli interventi di pet therapy.

L’articolo 7 dispone che le attività e le terapie assistite dagli animali siano svolte da gruppi di lavoro interdisciplinare comprendenti figure formate per specifiche professionalità.

L’articolo 8 prevede che la Giunta regionale emani annualmente un bando per la presentazione di progetti di pet therapy, anche di carattere sperimentale, cui possono partecipare le strutture certificate; i progetti sono finanziati entro i limiti stabiliti annualmente dalla Giunta e previa valutazione di conformità stabilita dalla commissione di cui all’articolo 2.

L’articolo 9 prevede l’erogazione di un contributo a favore dell’Università degli studi di Sassari, affinché la stessa costituisca, in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale e l’Azienda ospedaliero-universitaria, un centro regionale di pet therapy con compiti di ricerca.

L’articolo 10 contiene una clausola valutativa e l’articolo 11 la norma finanziaria.

I proponenti auspicano che, data l’assenza di una normativa specifica e l’importanza della materia trattata, la presente proposta di legge sia esaminata al più presto dalla Commissione competente e dall’Aula.

Scarica la proposta di legge.