Norme in materia di riordino fondiario

Presentata dai Consiglieri regionali CUCCU – BRUNO – AGUS – BARRACCIU – CARIA – COCCO Pietro – CUCCA – DIANA Giampaolo – ESPA – LOTTO – MANCA – MELONI Marco – MELONI Valerio – MORICONI – PORCU – SANNA Gian Valerio – SOLINAS Antonio – SABATINI

Il comparto agricolo della Sardegna soffre storicamente di un male strutturale profondo, consistente in una generalizzata frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria, che da tempo pone un freno allo sviluppo della nostra Regione.

L’insistenza sul territorio di una molteplicità di proprietà composte da più appezzamenti non contigui e di innumerevoli fondi di ridotte dimensioni appartenenti a diversi proprietari ha assunto oggi le caratteristiche di una vera e propria “patologia fondiaria” che, di fatto, impedisce l’ammodernamento delle imprese agricole e favorisce, invece, la fuga dalle campagne.

Se è vero che la Costituzione italiana, all’articolo 42, tutela il diritto di proprietà, è altrettanto vero che lo stesso articolo stabilisce anche che della proprietà privata deve essere assicurata la funzione sociale. È indubbio che una proprietà frammentata, e di conseguenza non produttiva, non risponde al ruolo ad essa assegnato dalla Carta costituzionale, e ancora di più non risponde a questo ruolo nel territorio sardo, dove l’agricoltura riveste un’importanza strategica non solo per ragioni economiche, ma anche per le sue forti ricadute ambientali e sociali.

In Sardegna esiste, dunque, l’improcrastinabile necessità di attuare specifici interventi di riordino fondiario, al fine di giungere ad un più efficace e razionale utilizzo del territorio a fini agricoli e favorire, in tal modo, lo sviluppo delle zone rurali.

La normativa statale di riferimento in materia di ricomposizione fondiaria risale al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che contiene una disciplina del riordino finalizzata al supporto delle attività di bonifica, ma i delicati problemi giuridici ne hanno finora ostacolato l’attuazione.

Il problema fondamentale in questo campo è rappresentato dall’impossibilità di attuare il riordino laddove i possessori dei fondi non possano vantare un valido titolo di proprietà, circostanza che in Sardegna si verifica molto spesso, avvenendo i trasferimenti, nella prassi, in assenza di titoli trascrivibili, ad esempio a mezzo di scritture private che trasferiscono il possesso (ma non la proprietà del fondo) di padre in figlio.

Il legislatore regionale incontra in questo campo un ostacolo insormontabile, non potendo dettare norme in materia di ordinamento civile: tale materia rientra infatti nella competenza esclusiva statale, dunque la Regione non può, con la sua legge, intaccare in alcun modo il nucleo duro del diritto di proprietà.

Nella consapevolezza della delicatezza della materia, ma nella convinzione dell’assoluta necessità di dotare la Sardegna di una legge organica che consenta l’avvio di procedure di riordino fondiario in tutto il territorio regionale, la presente proposta di legge definisce gli strumenti operativi per affrontare i problemi della frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario del rilancio dell’agricoltura nella nostra Regione.

Il fine che i proponenti intendono raggiungere è quello di promuovere la costituzione di convenienti unità fondiarie, attraverso una programmazione degli interventi contenuta nel piano di riordino, utilizzando lo strumento giuridico della permuta, cioè dello scambio di terreni fra due o più proprietari, affinché ciascuno di essi diventi proprietario di un’estensione continua di terreno. Oltre ai proprietari possono partecipare al progetto di riordino fondiario, previa regolarizzazione delle loro posizioni giuridiche soggettive con oneri a totale carico della Regione: il possessore con titolo di acquisto trascrivibile, quello con titolo di acquisto non trascrivibile, il possessore senza titolo di acquisto ma che si trovi nella condizione per poter legittimamente usucapire il fondo e il possessore senza titolo di acquisto che si trovi in una posizione che non legittima l’usucapione del fondo.

Il riordino fondiario può essere avviato su iniziativa volontaria dei privati, oppure su iniziativa da parte dei comuni o dei consorzi di bonifica. I soggetti attuatori sono nelle zone irrigue i consorzi di bonifica, mentre negli altri territori il riordino è effettuato dall’Agenzia Laore Sardegna che può comunque avvalersi degli uffici consortili.

Con il testo che si propone si è cercato anche di prevedere un iter amministrativo snello per l’approvazione del piano di riordino, salvaguardando nel contempo il coinvolgimento dei soggetti interessati durante le varie fasi del procedimento.

La proposta di legge si compone di 25 articoli.

L’articolo 1 contiene le finalità della legge, che si applica a tutti i fondi situati nella Regione autonoma della Sardegna e compresi nei territori qualificati come agricoli dalla vigente normativa urbanistica (articolo 2).

L’articolo 3 definisce il comprensorio di riordino fondiario come una zona rurale nella quale lo stato di frammentazione, di polverizzazione e di dispersione della proprietà fondiaria è tale da ostacolare il razionale sfruttamento del suolo e il normale sviluppo dell’attività agricola.

L’articolo 4 disciplina i soggetti legittimati all’iniziativa e i soggetti attuatori, mentre l’articolo 5 stabilisce quali sono i possibili partecipanti al progetto di riordino fondiario.

L’articolo 6 detta le procedure dell’avvio del procedimento di riordino fondiario, che è improntato il più possibile al principio dell’adesione volontaria.

L’articolo 7 disciplina la proposta di riordino fondiario: essa è inviata all’Amministrazione regionale, la quale dopo averne valutato la congruità, la approva e la inserisce nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario di cui alla legge regionale n. 6 del 2008 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica).

L’articolo 8 elenca le fasi della progettazione del piano di riordino fondiario.

Gli articoli 9 e 10 sono dedicati alla progettazione preliminare, a seguito della quale il soggetto attuatore nomina una commissione tecnica allo scopo di procedere alla stima dei terreni e alla redazione del piano di assegnazione (articolo 11).

L’articolo 12 disciplina le condizioni per l’assegnazione, il successivo articolo 13 descrive criteri e procedure del piano di assegnazione, mentre l’articolo 14 detta norme in materia di conguaglio in denaro, il quale deve essere comunque possibilmente evitato.

L’articolo 15 concerne il progetto definitivo esecutivo del piano, il quale viene adottato secondo le procedure di cui al successivo articolo 16. Al piano di riordino è data adeguata pubblicità ai sensi dell’articolo 17, dopo di che è approvato, previo parere dell’Avvocatura di Stato, dalla Giunta regionale (articolo 18).

L’articolo 19 precisa che l’efficacia del piano decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale e costituisce dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all’esproprio, nonché variante al Piano urbanistico comunale.

L’approvazione del piano produce gli effetti stabiliti dalla normativa statale (articolo 20). Al fine di evitare che i benefici derivanti dall’attuazione del riordino fondiario siano vanificati da una successiva divisione dei terreni, i soggetti partecipanti si impegnano a considerare i terreni oggetto di riordino come unità indivisibili per vent’anni (articolo 21).

L’articolo 22 prevede che il finanziamento del piano sia a totale carico della Regione.

L’articolo 23 detta, invece, una disposizione generale stabilendo che allo scopo di agevolare iniziative di riordino fondiario mediante permute di terreni, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino al 100 per cento delle spese notarili e di quelle relative a tasse e imposte necessarie per il trasferimento dei terreni.

L’articolo 24 prevede che le norme in materia di aiuti di Stato contenute nella legge siano attuate solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o decorso il termine previsto per tale approvazione. Infine, l’articolo 25 contiene la previsione della necessaria copertura finanziaria.

I proponenti auspicano che, data l’importanza della materia trattata, la proposta di legge sia esaminata in tempi brevi dalla competente Commissione consiliare in sede referente e dall’Aula.

Scarica la proposta di legge.