La proposta di riforma

Modifiche all’art. 96 del Regolamento

Dal testo dei proponenti:

Una democrazia efficiente si basa sul principio secondo il quale i cittadini possono conoscere l’operato di coloro i quali eleggono a rappresentarli in seno alle assemblee rappresentative, ed in particolare il contenuto delle decisioni che essi adottano nell’esercizio delle funzioni loro affidate.

Dunque, le votazioni adottate in seno agli organi di dette assemblee, dovrebbero essere sempre adottate in modo da consentire il controllo dei cittadini sull’operato dei loro rappresentanti, ovvero a scrutinio palese. Con la sola eccezione delle votazioni concernenti le persone. […]

La presente proposta di modifica del Regolamento consiliare si fonda dunque sull’esigenza di garantire il controllo dei cittadini sull’operato del Consiglio regionale, e limita i casi di possibile ricorso al voto segreto in modo sostanzialmente omologo alle disposizioni in vigore nel Parlamento nazionale, limitatamente ai propri ambiti di competenza.

[…]

Scarica il testo completo della Proposta di modifica del Regolamento consiliare.

 

Il testo dell’articolo secondo la Modifica

Di seguito il testo dell’articolo del Regolamento del Consiglio Regionale che disciplina il voto segreto, così come risulterebbe dall’approvazione della proposta di modifica.

Le parti in neretto sono aggiunte dalla Proposta di modifica.
Le parti barrate sono cassate dalla Proposta di modifica.

 

Art. 96
Votazione su singoli atti o provvedimenti e su persone

1. Il voto finale sui progetti di legge ordinaria, sui regolamenti, piani e programmi si dà con votazione nominale eccetto che un quarto dei componenti l’Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto limitatamente ai casi in cui esso è consentito ai sensi del comma 7 del presente articolo.

2. Il voto sul passaggio agli articoli ed il voto finale sul bilancio pluriennale, sugli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e sui disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria si dà con votazione nominale.

3. Il voto su articoli ed emendamenti si dà per alzata di mano, salvo che un quarto dei componenti l’Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chiedano la votazione a scrutinio segreto limitatamente ai casi in cui esso è consentito ai sensi del comma 7 del presente articolo.

4. Il voto su mozioni e su ordini del giorno, con esclusione di quelli di cui all’articolo 118, si dà per alzata di mano eccetto che un quarto dei componenti l’Assemblea o un Gruppo consiliare, tramite il suo Presidente, chieda la votazione a scrutinio segreto.

5. Nei casi in cui è prevista la votazione per alzata di mano si procede alla votazione nominale tramite sistema elettronico o tramite appello quando lo richiedano otto Consiglieri o un Presidente di Gruppo.[ 3]

6. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello sulle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.

7. Il voto a scrutinio segreto è ammesso esclusivamente per le votazioni riguardanti le persone, nonché, quando ne venga fatta richiesta ai sensi del presente articolo, le votazioni riguardanti: i rapporti civili ed etico-sociali di cui agli articoli da 32 della Costituzione, che rientrino nell’ambito della competenza legislativa regionale; le modifiche al Regolamento; l’istituzione di Commissioni di cui all’art. 53 del presente Regolamento. Non è in ogni caso consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti il bilancio pluriennale, gli atti di programmazione connessi alla manovra finanziaria e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e la legge finanziaria. Lo scrutinio segreto può essere richiesto solo sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel presente articolo. In relazione al carattere composito dell’oggetto, può essere richiesta la votazione separata della parte da votare a scrutinio segreto. In caso di dubbio sull’oggetto della deliberazione, per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, decide il Presidente del Consiglio regionale, sentita, qualora lo ritenga necessario, la Giunta per il Regolamento. [Inserire in nota a pié: La Proposta di modifica riscrive integralmente il comma 7, che nella versione attualmente in vigore del regolamento recita «Le votazioni riguardanti persone hanno luogo a scrutinio segreto».]

8. La votazione sulle dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale e sulla nomina dei componenti la Giunta stessa ha luogo con votazione nominale.

9. La domanda, anche verbale, che si proceda alla votazione a scrutinio segreto o alla votazione per appello nominale deve essere presentata dopo chiusa la discussione e prima che il Presidente inviti il Consiglio a votare.

10. Se la domanda è fatta verbalmente, il Presidente, per accertare se il numero dei Consiglieri è quello richiesto, invita i Consiglieri che l’appoggiano ad alzarsi.

11. Se i proponenti della domanda di votazione a scrutinio segreto o per appello nominale non sono presenti nell’Aula, o se il numero dei presenti è inferiore a quello stabilito, la domanda si intende ritirata.