Voto finale sull’art. 7 del Disegno di legge N. 301/S/A (Legge finanziaria 2008), Commi 30-35

Il mio voto sugli emendamenti all’art. 7 del Disegno di legge N. 301/S/A (Legge finanziaria 2008): Voto finale sull’articolo 7 (voto per parti separate), Commi 30-35.

Comma 30. In coerenza con la programmazione regionale e provinciale, nelle aree industriali di dimensione comunale, spettano ai comuni le funzioni amministrative relative a: a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive; b) la vendita, l’assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi; c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate; d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere di gestione degli impianti; e) il recupero dei rustici e immobili industriali per nuove destinazioni a fini produttivi e per l’attuazione dei programmi di reindustrializzazione.

Comma 31. I comuni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le competenze loro spettanti ai sensi del comma 30 nel quadro degli strumenti di programmazione economica e di politica industriale regionale e provinciale e in coerenza con i rispettivi piani urbanistici comunali.

Comma 32. Gli enti di cui alla tabella F, parte I, sono soppressi. Entro il trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, si provvede allo scioglimento degli organi dei consorzi soppressi e alla nomina di un commissario liquidatore. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale dell’industria, impartisce al commissario liquidatore apposite direttive sui tempi e sulle modalità delle procedure liquidatorie. Nell’ambito delle procedure di liquidazione degli enti soppressi si provvede al riordino e alla razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi anche mediante la dismissione delle partecipazioni. Le attività e le passività trasferite a esito della procedura liquidatoria non devono comunque comportare un saldo negativo per gli enti subentranti nella titolarità delle suddette funzioni. La procedura liquidatoria deve essere portata a compimento entro centoottanta giorni dalla nomina del commissario.

Comma 33. Qualora i singoli comuni destinatari delle competenze trasferite dai consorzi ritengano che le funzioni possano essere svolte più efficacemente a livello sovracomunale, entro trenta giorni dall’approvazione delle legge di riforma di cui al comma 34 possono chiedere che le competenze siano attribuite all’organo sovracomunale nei limiti previsti dalla legge medesima.

Comma 34. Entro centocinquanta* giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva una legge finalizzata alla riallocazione delle funzioni in materia di aree industriali, secondo gli indirizzi espressi dalle disposizioni previste in materia dalla legge finanziaria dello Stato per l’anno 2008. In caso di mancata approvazione della legge la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, nomina i commissari per la soppressione e la liquidazione degli enti di dimensione sovracomunale di cui alla tabella F, parte II, e provvede, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il parere si intende acquisito, con analogo provvedimento, da adottarsi entro i successivi novanta giorni, alla riallocazione delle funzioni svolte dagli enti soppressi presso gli enti locali.

* modifica adottata in seguito a un emendamento orale presentato da Marrocu (PD)

Comma 35. Gli oneri derivanti dall’applicazione dei commi dal 29 al 34 sono valutati in euro 7.415.000 annui (UPB S06.03.029).

Richiedente voto segreto: Capelli (UDC)

Votanti: 70 (SI 42 | NO 28)

Il mio voto: SI