Comparto unico del pubblico impiego

Istituzione del comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna (ARAN Sardegna)

La Riforma del titolo V ha innovato il precedente assetto costituzionale, sancendo il principio della equiordinazione degli enti costitutivi della Repubblica, tutti dotati di propri statuti, poteri e funzioni, tutti dotati di pari dignità. Un vero e proprio mutamento di prospettiva rispetto ad un passato caratterizzato da uno Stato accentratore, che si “ripartiva” in regioni, province e comuni, laddove esso è oggi invece “costituito” dai suoi diversi enti territoriali. […]

Se, dunque, in passato si poteva pensare ad un rapporto tra regione ed enti locali di tipo piramidale, laddove, la prima esercitava le sue funzioni avvalendosi dei secondi, oggi, invece, questa relazione è mutata e corrisponde forse più all’immagine di una rete, costituita da tanti nodi che sono appunto le autonomie, che interagiscono tra loro e hanno competenze dai contorni mutevoli. Infatti, in base al principio di sussidiarietà le funzioni amministrative devono essere esercitate al livello più vicino ai cittadini, quello dei comuni in primis e degli enti locali in genere, e l’intervento della Regione è giustificato solo laddove esso sia necessario per le funzioni che richiedono un esercizio unitario, a livello regionale appunto.

I mutamenti legislativi consacrati dalla riforma del titolo V hanno portato importanti ripercussioni sul lavoro alle dipendenze della Regione e soprattutto sul pubblico impiego negli enti locali, e ne porteranno ancora di più in futuro, quando il processo di cambiamento istituzionale sarà integralmente sviluppato.
La categoria dei pubblici dipendenti degli enti locali si trova oggi investita di nuovi compiti e funzioni e anche di nuove e maggiori responsabilità. Deve dare risposte, deve attuare concretamente il mutamento di prospettiva.

Questo vale per tutte le regioni italiane, e vale anche per la Sardegna che, anzi, in quanto regione speciale, ha forse in questo campo una marcia in più, da un lato perché il suo Statuto di autonomia annovera proprio l’ordinamento degli enti locali tra le materie di competenza legislativa esclusiva, e dall’altro perché il nuovo Testo unico sul pubblico impiego (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), ha previsto la possibilità per le regioni speciali (oltre che per le province autonome) di avvalersi per la contrattazione collettiva di un’agenzia tecnica regionale che rappresenti le pubbliche amministrazioni del territorio.

Un’occasione di cambiamento e di sviluppo che la Regione Sardegna non vuole perdere. Lo dimostra il fatto che nell’approvare la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, che attua la riforma del titolo V trasferendo funzioni e compiti agli enti locali, il Consiglio regionale abbia votato sì all’articolo 12 che prevede l’istituzione del Comparto unico di contrattazione collettiva della Regione e degli enti locali e la nascita di un’agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione e degli enti locali della Sardegna, demandando ad una successiva legge regionale l’attuazione di tali disposizioni.

La presente proposta di legge si propone, dunque, di dare piena e concreta attuazione all’articolo 12 della legge regionale n. 9 del 2006, dando vita all’Agenzia ARAN Sardegna e dettando la disciplina per l’equiparazione dei trattamenti tabellari dei dipendenti di Regione ed enti locali che, oltre ad esercitare analoghe funzioni saranno, quando questo testo diventerà legge, inseriti nello stesso comparto di contrattazione collettiva, una contrattazione che la Sardegna, in quanto regione speciale, può definire sul suo territorio. […]

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